IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 62, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
introdotto dall'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, ed in particolare il comma 6, il quale prevede che  con
uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono
definiti i tempi e le modalita' di attuazione delle disposizioni  del
medesimo articolo 62, che istituisce presso il Ministero dell'interno
l'Anagrafe nazionale della popolazione residente; 
  Visto l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, il quale prevede che in via di prima applicazione il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato  articolo  62,
comma 6, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione; 
  Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221,  il  quale  prevede  l'adozione  di  un  regolamento  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, lett. a), della legge 23 agosto  1988,  n.
400,  per  apportare  le  modifiche  necessarie  all'adeguamento  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223,  alle
disposizioni  introdotte  dall'articolo  2,  comma  1,   del   citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179; 
  Visto l'articolo 3, comma 4, lett. b), del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221; 
  Vista la legge 24 dicembre 1954,  n.  1228,  recante:  «Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente»; 
  Vista la legge 27  ottobre  1988,  n.  470,  recante:  «Anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  recante:
«Norme sul sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto Nazionale di  Statistica,  ai  sensi  dell'articolo  24
della legge 23 agosto 1988, n. 400»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre  1989,
n. 323, recante: «Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre
1988,  n.  470,  sull'anagrafe  ed  il  censimento   degli   italiani
all'estero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante: «Approvazione del nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n.  166,  di  approvazione  del  «Regolamento  recante  il   riordino
dell'Istituto nazionale di statistica», ed in particolare  l'articolo
2, comma 2, lett. c); 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 gennaio 2012, n.  32,
recante: «Nuovo regolamento di gestione dell'INA»; 
  Sentito l'Istituto nazionale di statistica, che si e' espresso  con
parere del 18 aprile 2013; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, che si e' espresso con nota in data 24 aprile 2013; 
  Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del  13
giugno 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 25 luglio 2013; 
  Sulla proposta del Ministro dell'interno  e  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Costituzione dell'ANPR 
 
  1. Ai sensi del presente  regolamento  l'Anagrafe  nazionale  della
popolazione residente  (ANPR)  e'  costituita  dall'Indice  nazionale
delle anagrafi (INA), di cui  all'articolo  1,  comma  quinto,  della
legge 27  ottobre  1954,  n.  1228  e  dall'Anagrafe  degli  Italiani
residenti all'Estero (AIRE), di cui alla legge 27  ottobre  1988,  n.
470. 
  2.  Con  successivi  decreti  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 62, comma  6,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da  trasmettere  per  il  parere  al
Consiglio di Stato,  sono  disciplinate  le  ulteriori  modalita'  di
attuazione della disposizione di cui al  citato  art.  62  anche  con
riferimento  al  subentro  dell'ANPR  alle  anagrafi  comunali,  alle
relative misure di sicurezza, e alle specifiche tecniche  concernenti
l'organizzazione e il flusso dei dati. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  17,  commi  1,
          lett.  a),  e  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri): 
              "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 62 del  decreto
          legislativo    7    marzo    2005,    n.     82     (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              "Art.  62.  (Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR). - 1. E' istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno   l'Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente  (ANPR),  quale  base  di   dati   di   interesse
          nazionale, ai sensi dell'art. 60, che  subentra  all'Indice
          nazionale delle anagrafi  (INA),  istituito  ai  sensi  del
          quinto comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre  1954,  n.
          1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione
          residente»  e  all'Anagrafe  della   popolazione   italiana
          residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi  dellalegge
          27 ottobre 1988, n. 470,  recante  «Anagrafe  e  censimento
          degli italiani all'estero». Tale base di dati e' sottoposta
          ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita'
          alle regole  tecniche  di  cui  all'art.  51.  I  risultati
          dell'audit  sono  inseriti  nella  relazione  annuale   del
          Garante per la protezione dei dati personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all'art.  54,  comma  3,  del  testo  unico   delle   leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              3. L'ANPR assicura al singolo comune la  disponibilita'
          dei dati anagrafici della  popolazione  residente  e  degli
          strumenti per lo svolgimento delle funzioni  di  competenza
          statale attribuite al sindaco ai sensi dell'art. 54,  comma
          3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
          locali di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          nonche' la disponibilita' dei dati anagrafici e dei servizi
          per l'interoperabilita'  con  le  banche  dati  tenute  dai
          comuni per lo svolgimento  delle  funzioni  di  competenza.
          L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la  certificazione
          dei  dati  anagrafici  nel  rispetto  di  quanto   previsto
          dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30
          maggio 1989, n.  223,  anche  in  modalita'  telematica.  I
          comuni inoltre possono consentire, anche mediante  apposite
          convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte  dei
          soggetti aventi diritto.  L'ANPR  assicura  alle  pubbliche
          amministrazioni  e  agli  organismi  che  erogano  pubblici
          servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata  di  dati  dei   cittadini,   le   pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 2, comma  2,  del  presente
          Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,  che  viene
          integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita  l'ISTAT  e
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali,  sono  stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni del presente articolo,  anche
          con riferimento: 
              a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
          nel trattamento dei dati personali,  alle  modalita'  e  ai
          tempi di conservazione dei dati e all'accesso  ai  dati  da
          parte  delle  pubbliche  amministrazioni  per  le   proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'art. 58; 
              b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con  le
          altre banche  dati  di  rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
              c) all'erogazione di  altri  servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita  e  dei
          certificati di cui all'art. 74 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,  compatibile  con
          il sistema di trasmissione di cui  aldecreto  del  Ministro
          della salute in data 26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.". 
              - Per completezza d'informazione, si riporta  il  testo
          integrale dell'art. 2, nonche' dell'art. 3, comma 4,  lett.
          b), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): 
              "Art.  2.   (Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente). - 1. L'art. 62 del decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  62   (Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente - ANPR). - 1. E' istituita  presso  il  Ministero
          dell'interno   l'Anagrafe   nazionale   della   popolazione
          residente  (ANPR),  quale  base  di   dati   di   interesse
          nazionale, ai sensi dell'art. 60, che  subentra  all'Indice
          nazionale delle anagrafi  (INA),  istituito  ai  sensi  del
          quinto comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre  1954,  n.
          1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione
          residente"  e  all'Anagrafe  della   popolazione   italiana
          residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge
          27 ottobre 1988, n. 470,  recante  "Anagrafe  e  censimento
          degli italiani all'estero". Tale base di dati e' sottoposta
          ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita'
          alle regole  tecniche  di  cui  all'art.  51.  I  risultati
          dell'audit  sono  inseriti  nella  relazione  annuale   del
          Garante per la protezione dei dati personali. 
              2. Ferme restando le attribuzioni del  sindaco  di  cui
          all'art.  54,  comma  3,  del  testo  unico   delle   leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con   il
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra
          altresi' alle anagrafi della popolazione  residente  e  dei
          cittadini italiani residenti all'estero tenute dai  comuni.
          Con il decreto di cui al comma 6 e' definito un  piano  per
          il graduale subentro dell'ANPR  alle  citate  anagrafi,  da
          completare entro il 31 dicembre 2014.  Fino  alla  completa
          attuazione    di    detto    piano,    l'ANPR    acquisisce
          automaticamente in via telematica i  dati  contenuti  nelle
          anagrafi tenute dai  comuni  per  i  quali  non  e'  ancora
          avvenuto  il  subentro.  L'ANPR  e'   organizzata   secondo
          modalita'  funzionali  e  operative  che  garantiscono   la
          univocita' dei dati stessi. 
              3. L'ANPR assicura al singolo comune la  disponibilita'
          dei dati anagrafici della  popolazione  residente  e  degli
          strumenti per lo svolgimento delle funzioni  di  competenza
          statale attribuite al sindaco ai sensi dell'art. 54,  comma
          3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
          locali di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.
          267, nonche' la disponibilita' dei dati  anagrafici  e  dei
          servizi per l'interoperabilita' con le banche  dati  tenute
          dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
          L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la  certificazione
          dei  dati  anagrafici  nel  rispetto  di  quanto   previsto
          dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30
          maggio 1989, n.  223,  anche  in  modalita'  telematica.  I
          comuni inoltre possono consentire, anche mediante  apposite
          convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte  dei
          soggetti aventi diritto.  L'ANPR  assicura  alle  pubbliche
          amministrazioni  e  agli  organismi  che  erogano  pubblici
          servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR. 
              4. Con il decreto di cui al comma 6  sono  disciplinate
          le  modalita'  di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati   dei
          cittadini  attualmente  registrati  in  anagrafi  istituite
          presso altre amministrazioni nonche' dei dati  relativi  al
          numero e alla data di emissione e di scadenza  della  carta
          di identita' della popolazione residente. 
              5.  Ai   fini   della   gestione   e   della   raccolta
          informatizzata  di  dati  dei   cittadini,   le   pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 2, comma  2,  del  presente
          Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,  che  viene
          integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 
              6. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta del  Ministro  dell'interno,  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione e  del  Ministro  delegato  all'innovazione
          tecnologica, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  d'intesa  con   l'Agenzia   per   l'Italia
          digitale, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano nonche' con la Conferenza Stato -  citta',  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita  l'ISTAT  e
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali,  sono  stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni del presente articolo,  anche
          con riferimento: 
              a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare
          nel trattamento dei dati personali,  alle  modalita'  e  ai
          tempi di conservazione dei dati e all'accesso  ai  dati  da
          parte  delle  pubbliche  amministrazioni  per  le   proprie
          finalita'  istituzionali  secondo  le  modalita'   di   cui
          all'art. 58; 
              b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con  le
          altre banche  dati  di  rilevanza  nazionale  e  regionale,
          secondo  le  regole  tecniche  del  sistema   pubblico   di
          connettivita' di cui al capo VIII del presente decreto,  in
          modo che le informazioni di anagrafe, una  volta  rese  dai
          cittadini,   si   intendano   acquisite   dalle   pubbliche
          amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o
          duplicazioni da parte degli stessi; 
              c) all'erogazione di  altri  servizi  resi  disponibili
          dall'ANPR, tra i quali  il  servizio  di  invio  telematico
          delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita  e  dei
          certificati di cui all'art. 74 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,  compatibile  con
          il sistema di trasmissione di cui al decreto  del  Ministro
          della salute in data 26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.». 
              2. Alla lettera b) del comma  3-bis  dell'art.  60  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice
          nazionale delle anagrafi;» sono sostituite dalle  seguenti:
          «anagrafe nazionale della popolazione residente;». 
              3.  Per   accelerare   il   processo   di   automazione
          amministrativa e migliorare  i  servizi  per  i  cittadini,
          l'attestazione  e  la  dichiarazione  di   nascita   e   il
          certificato di cui all'art. 74 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono  inviati  da
          parte della struttura sanitaria e del medico  necroscopo  o
          altro delegato sanitario ai comuni  esclusivamente  in  via
          telematica.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione  e
          la semplificazione, sentiti  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e il Ministro della salute e d'intesa con  la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   di   cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          sono definite le modalita' tecniche  per  l'attuazione  del
          presente comma. 
              4.  In  via  di  prima  applicazione  il  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui  all'art.  62,
          comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  come
          sostituito  dal  comma  1,  e'  adottato  entro  60  giorni
          dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              5. Entro 90 giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con
          regolamento  adottato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  1,
          lettera  a),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro per  la  pubblica
          amministrazione e la  semplificazione,  sono  apportate  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,  n.
          223, le modifiche necessarie per  adeguarne  la  disciplina
          alle disposizioni introdotte con il comma  1  del  presente
          articolo. 
              6. Dopo l'art. 32, comma 5, del testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali, approvato  con  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'  inserito   il
          seguente: 
              «5-bis. Previa  apposita  convenzione,  i  sindaci  dei
          comuni  facenti  parte  dell'Unione  possono  delegare   le
          funzioni di ufficiale dello stato civile e  di  anagrafe  a
          personale idoneo dell'Unione stessa, o dei  singoli  comuni
          associati, fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  1,
          comma 3, e dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  3  novembre  2000,   n.   396,   recante
          regolamento  per  la   revisione   e   la   semplificazione
          dell'ordinamento dello stato civile, a norma  dell'art.  2,
          comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». 
              7.  Per   l'attuazione   del   presente   articolo   e'
          autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013
          e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014." 
              "Art. 3. (Censimento  permanente  della  popolazione  e
          delle abitazioni e Archivio  nazionale  dei  numeri  civici
          delle strade urbane). - (Omissis). 
              4. Allo scopo di rafforzare la funzione  statistica  in
          coerenza  con  le  raccomandazioni   internazionali   e   i
          regolamenti comunitari e di  aumentare  l'efficienza  e  la
          qualita' dei servizi informativi resi al sistema  economico
          e  sociale  del  Paese  dal  Sistema  statistico  nazionale
          (SISTAN), su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  la  semplificazione,  con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  previa  intesa  con   la   Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione
          dei dati personali, il Governo emana entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto un regolamento ai sensi dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400per la revisione
          del decreto legislativo n. 322 del  1989 e  il  complessivo
          riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              (Omissis). 
              b)  migliorare  gli  assetti  organizzativi  dell'ISTAT
          anche con riferimento all'art. 5, comma 1, lettera b),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
          n.  166,  e  rafforzarne   i   compiti   di   indirizzo   e
          coordinamento  tecnico-metodologico,  di   definizione   di
          metodi e formati per la  raccolta  e  lo  scambio  di  dati
          amministrativi e statistici,  nonche'  di  regolamentazione
          del SISTAN; 
              (Omissis).". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223, reca:  "Approvazione  del  nuovo  regolamento
          anagrafico della popolazione residente". 
              -  La  legge  24  dicembre   1954,   n.   1228,   reca:
          "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente". 
              - La legge 27 ottobre 1988, n. 470, reca:  "Anagrafe  e
          censimento degli italiani all'estero". 
              - Il decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,
          reca: "Norme  sul  Sistema  statistico  nazionale  e  sulla
          riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica,  ai
          sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   6
          settembre 1989, n. 323, reca: "Approvazione del regolamento
          per l'esecuzione della  legge  27  ottobre  1988,  n.  470,
          sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero". 
              - Si riporta il testo dell'art. 2,comma 2, lett c)  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7  settembre  2010,
          n.  166  (Regolamento  recante  il  riordino  dell'Istituto
          nazionale di statistica): 
              "Art. 2. (Compiti dell'ISTAT). - (Omissis). 
              2. L'ISTAT esercita i compiti definiti dall'art. 15 del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche al fine
          di  dare  attuazione  alle   disposizioni   contenute   nel
          regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio dell'11 marzo 2009  e  nel  regolamento  (CE)  n.
          177/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  20
          febbraio 2008, nonche' di  recepire  i  principi  contenuti
          nella raccomandazione  della  Commissione  europea  del  25
          maggio 2005, relativa alla indipendenza,  all'integrita'  e
          alla responsabilita' delle autorita' statistiche  nazionali
          e comunitarie, provvedendo: 
              (Omissis). 
              c) a definire i metodi e i  formati  da  utilizzare  da
          parte delle pubbliche  amministrazioni  per  lo  scambio  e
          l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e
          finanziaria,   nonche'    a    coordinare    modificazioni,
          integrazioni e nuove impostazioni della modulistica  e  dei
          sistemi    informativi    utilizzati    dalle     pubbliche
          amministrazioni per raccogliere informazioni  utilizzate  o
          da utilizzare per fini statistici, ai  sensi  dell'art.  3,
          comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'art.
          8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681. 
              (Omissis).". 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 19 gennaio 2012,
          n. 32 (Nuovo regolamento di gestione dell'Indice  nazionale
          delle anagrafi), e' pubblicato nella Gazzetta. Ufficiale 30
          marzo 2012, n. 76. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riposta il testo dell'art. 1, comma quinto,  della
          citata legge n. 1228 del 1954: 
              "Per l'esercizio delle funzioni  di  vigilanza  di  cui
          all'art.   12,   e'   istituito,   presso   il    Ministero
          dell'interno,  l'Indice  nazionale  delle  anagrafi  (INA),
          alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento
          informatico, da tutti i comuni.". 
              - Per l'argomento della legge n. 470 del 1988 , si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 62 del decreto legislativo  n.
          82 del 2005, si veda nelle note alle premesse.